Art. 6.
(Proroga dei contratti per i lavoratori precari o esterni e adeguamento del trattamento economico e normativo).

      1. Nelle more dell'emanazione delle norme di attuazione della presente legge e dello svolgimento dei concorsi per soli titoli

 

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da essa previsti, i contratti e i rapporti di lavoro di cui al comma 3 dell'articolo 1, in essere o scaduti al 31 dicembre 2005, sono prorogati fino al termine di validità delle graduatorie di cui ai suddetti concorsi e il trattamento economico e normativo dei lavoratori interessati è adeguato, sulla base delle mansioni effettivamente espletate, al trattamento cui hanno diritto i pubblici dipendenti appartenenti alle qualifiche funzionali corrispondenti, con applicazione di tutte le previsioni contenute nei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro e delle altre disposizioni comunque ad essi applicabili.
      2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le pubbliche amministrazioni non possono procedere a ulteriori esternalizzazioni di servizi pubblici di importo superiore o inferiore alla soglia comunitaria. Alla scadenza naturale dei contratti dei servizi in appalto delle pubbliche amministrazioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, a prescindere dalla formula adottata dalle stesse pubbliche amministrazioni per l'individuazione della società o cooperativa affidataria, non possono essere bandite nuove gare. Tali contratti possono essere prorogati per un periodo pari a quello consentito dalle norme comunitarie in materia, comunque non oltre i termini per l'espletamento delle procedure di cui all'articolo 5.